Il diritto di abitazione è regolato dall’articolo 540 del codice civile, e cita testualmente,
”A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge salve le disposizioni
dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli;
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono
riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta’ del
defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e,
qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di
riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai
figli”.
La legge, ed in particolare il codice civile, stabilisce che il coniuge è un
legittimario, cioè un soggetto al quale la legge, in sede di successione,
riserva una quota del patrimonio del defunto.
In particolare l’articolo 540 del codice civile attribuisce al coniuge una
serie diritti in sede di successione ovvero:
-il diritto alla metà del patrimonio dell’altro coniuge;
-il diritto di abitazione sulla residenza familiare;
-il diritto di uso dei mobili che corredano la residenza familiare.
Attenzione però devono sussistere dei requisiti fondamentali per assumere
il diritto di abitazione, con conseguente monetizzazione, vediamo quali sono:
-Il patrimonio, il bene o i beni ereditati dovranno essere in piena proprietà
e disponibilità del defunto al momento della morte;
-Oppure in comune con il coniuge superstite convivente, nell’abitazione adibita
a residenza familiare;
Diverse sentenze infatti negano il diritto di abitazione senza i presupposti dei
requisiti di cui sopra, come ad esempio la sentenza 15000 del 2021.
Nella Sentenza viene negato il diritto di abitazione in quanto l’immobile occupato
era in cominione tra il de cuius e terzi (Prima Moglie), con conseguente annullamento
delle richieste di valorizzazione del controvalore a titolo di indennizzo.